Statuto

Definizioni e Finalita’:

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione culturale “C Plus “.
L’associazione ha sede legale in Chioggia (Ve), Viale Venezia n.7.
L’Associazione ha carattere di volontariato, è libera, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
L’Associazione ha durata illimitata.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.


Art.2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione culturale “C Plus” ha come scopo:
1. sviluppare tra gli aderenti rapporti di amicizia e solidarietà e rendere note le problematiche legate alla vivibilità di un territorio e alle dinamiche evolutive della società;
2. promuovere l’arte, la cultura e ogni iniziativa che tenda a valorizzare tutte le discipline artistiche (architettura, fotografia, pittura, grafica, teatro, ecc.);
3. tutelare, promuovere e valorizzare il territorio, l’ambiente, il paesaggio e tutto ciò ad essi relativamente connesso.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito nazionale e può partecipare a raggruppamenti di associazioni.

C Plus realizzerà il programma di attività mediante l’organizzazione di attività sociali, culturali, sportive, ricreative ed artistiche; e mediante l’organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa che sia giudicata utile per un migliore conseguimento delle finalità sociali (anche tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune).

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

È un’associazione su base volontaria di natura privatistica, ma con rilevanza pubblica, non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, agendo con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.


I Soci:

Art. 3 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’ammissione e l’esclusione dei soci devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
Su proposta del Consiglio Direttivo l’assemblea può conferire la nomina di “socio sostenitore” a persone o enti che abbiano erogato particolari benefici morali e finanziari all’Associazione.

Le categorie dei soci sono:
1. Soci effettivi: coloro che intendono aderire all’Associazione dando un contributo attivo e concreto, dimostrando disponibilità e responsabilità nella vita dell’Associazione e che versano annualmente la quota associativa.
In questa categoria sono inclusi anche i Soci fondatori;
2. Soci sostenitori: coloro cui è stato conferito questo particolare riconoscimento.

Essi non sono tenuti a pagare alcuna quota, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di voto.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale ed anche ricorrendo ai propri associati.


Art. 4 ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE

Con il versamento della quota associativa, nella misura stabilita dall’Assemblea, si acquista la qualifica di socio per la durata dell’anno sociale in cui il versamento è avvenuto.
In caso di necessità la quota stabilita può essere integrata con ulteriori versamenti.

Solo gli associati in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di voto.

Il nominativo del nuovo Socio verrà annotato nel libro degli associati.


Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI

I soci hanno diritto: all’elettorato attivo; ad eventuali pubblicazioni e materiale prodotto dall’Associazione; ad esercitare ogni altro potere qui non esplicitamente riportato, ma che sia chiaramente deducibile all’interno di questo Statuto. Tutti i soci hanno inoltre diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

I soci hanno il dovere: di partecipare attivamente alle iniziative e agli eventi organizzati dall’Associazione; di rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute su presentazione di un prospetto di rimborso spese al Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dal termine dell’attività presentata.


Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: per il mancato pagamento della quota associativa annuale; per dimissioni; per esclusione. In quest’ultimo caso la decisione viene presa dall’Assemblea dei soci previo parere del Consiglio Direttivo. L’interessato tuttavia dovrà essere convocato per consentirgli di giustificarsi.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.


La gestione dell’associazione:

Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

    • ·L’assemblea dei soci;
    • ·Il comitato direttivo;
    • ·Il presidente.

Art. 8 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci, cui possono partecipare sia i soci effettivi che quelli sostenitori, si riunisce indicativamente una volta al trimestre, nonché ogni volta il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno convocarla o ne facciano richiesta almeno 1/5 degli associati effettivi.

L’Assemblea dei soci è altresì indetta entro due mesi dalla chiusura del biennio di mandato del Consiglio Direttivo in carica per discutere ed approvare il programma delle attività e delle iniziative del biennio successivo, proposte dal Consiglio o dai singoli associati.

L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci può essere convocata per lettera, previo avviso telefonico o previa comunicazione e-mail almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati.

Rientrano nella competenza dell’Assemblea dei Soci:
1. l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e la sfiducia agli stessi;
2. la determinazione della quota sociale annua;
3. la scelta della sede dell’Associazione ed il suo trasferimento;
4. l’approvazione del programma annuale e la proposta di iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
5. l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo.

All’Assemblea è sottoposta ogni altra questione relativa all’Associazione.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quelle riguardanti persone, che dovranno svolgersi a scheda segreta.

Le discussioni e le delibere dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura di quest’ultimo nella sede dell’Associazione, a disposizione di ogni associato che desideri consultarlo.

Solo nel caso di proposta di modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di 2/3 dei soci effettivi all’assemblea e la decisione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti.


Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a cinque membri.

L’Assemblea dei soci elegge ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo, che può variare tra i tre e i cinque, scegliendoli tra i soci effettivi; alla scadenza del loro mandato questi sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora nel corso dell’anno venissero meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione nominando i nuovi membri di comune accordo con l’Assemblea dei soci. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come uditori gli associati effettivi che ne facciano richiesta.

I compiti del Consiglio Direttivo sono principalmente:
1. di applicare lo Statuto dell’Associazione;
2. di dare esecuzione al programma approvato dall’Assemblea degli associati;
3. di attivare, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili, ulteriori iniziative secondo le finalità espresse nell’art. 2;
4. di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea degli associati), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso). Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento e di controllo, e nel proporre condizioni migliori per dare esecuzione alle attività programmate. Il Tesoriere si occupa di funzioni di segreteria in generale, in appoggio a quelle particolari autogestite dai singoli membri del Consiglio, di tutte le funzioni di tesoreria, ed è responsabile della custodia del patrimonio e della gestione amministrativa, finanziaria e fiscale dell’Associazione, di cui deve periodicamente rendere conto all’intero Consiglio Direttivo.


Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede le riunioni sia del Consiglio Direttivo sia dell’Assemblea dei Soci; è il primo responsabile del coordinamento del programma annuale ed attua il proprio controllo su ogni attività dell’Associazione; egli può prendere tutti quei provvedimenti urgenti che ritenga necessari e che impongono una rapida decisione, salvo successiva ratifica o annullamento da parte del Consiglio; il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.


Art. 11 FINANZE E PATRIMONIO :

I mezzi finanziari e patrimoniali per il funzionamento dell’Associazione e le entrate dell’Associazione sono costituite dai proventi da cui l’Associazione deriva i mezzi per le proprie attività, quali:
1. le quote sociali di iscrizione annuale;
2. contributi concessi da Enti Pubblici o Privati;
3. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
4. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
5. da iniziative promozionali;
6. ogni altra erogazione di denaro effettuata in armonia con le finalità dell’Associazione.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.


Art. 12 BILANCIO

L’esercizio sociale va da 1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni anno sociale l’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede all’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo


Art. 13 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti (vedi art. 8).

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.


Art. 14 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE:

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

I beni restanti saranno devoluti ad associazioni od enti aventi scopi analoghi.

La relativa delibera dell’Assemblea Generale dei soci dovrà contenere le modalità ed i soggetti a cui dovrà venire destinato il patrimonio dell’Associazione


Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI:

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea dei soci convocata a tale scopo.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n.460/1997, ed alla disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, Legge 383/2000

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